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Tribunale di Velletri, sentenza 05.01.2020 - Est. Colangelo


Massima: La mancata partecipazione della Banca convenuta dinanzi all’organismo di mediazione, nonché la sua resistenza in giudizio che imposto di attivare all’attore contribuisce ulteriormente a determinare la responsabilità della stessa ad una responsabilità ex art. 96 cpc. Si versa senz’altro, in una situazione di coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero di difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza, che, secondo l’indirizzo della S.C, integra gli estremi dell’elemento soggettivo di cui all’art. 96 Cpc (tra le molte, Cassazione 9060/03). Ai fini della liquidazione del danno questa ben può essere effettuata in applicazione dei medesimi parametri che la giurisprudenza utilizza in caso di applicazione della c.d. «legge Pinto» che nel caso in questione può essere determinata in euro 20.000.