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Tribunale di Roma, sentenza 20.01.2020 - Est. Moriconi


Massima: La condotta dell’Ospedale che pur in presenza di chiare circostanze che imponevano a tutta evidenza di dismettere una posizione processuale di ostinata pregiudiziale e pervicace resistenza, ha scelto deliberatamente quanto ingiustificatamente di protrarre la lite, rifiutando il percorso conciliativo con motivazioni inconsistenti, va condannato ai sensi dell’art. 96 comma 3 cpc. L’ammontare della somma deve essere rapportato allo stato soggettivo del responsabile che ha rifiutato irragionevolmente ogni ipotesi conciliativa; alla qualifica ed alle caratteristiche del responsabile, persona fisica o giuridica che sia, ed alla sua maggiore o minore capacità anche in termini organizzativi, di preparazione professionale, culturale, tecnica, di assumere condotte consapevoli; ed alla forza ed al potere economico del responsabile, e quindi alla necessità che in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, costituisca un efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile. Per la concreta determinazione della somma si ritiene di adottare, quale valido obiettivo ed equo parametro di riferimento, una somma di ammontare pari all’ammontare dei compensi per le quali vi è condanna.