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Tribunale di Roma, sentenza 19.12.2019 - Est. Moriconi


Massima: Sussiste responsabilità aggravata (ex art. 96 comma 3 cpc) per l’ente pubblico che decide di non aderire alla proposta del Giudice e non partecipare alla mediazione demandata, preferendo resistere ad oltranza pur in presenza di chiare circostanze che imponevano in tutta evidenza di dismettere quella deliberata posizione processuale di ostinata pregiudiziale e irragionevole resistenza. L’ammontare della sanzione ex art. 96 cpc deve essere rapportato : a) allo stato soggettivo del responsabile (in questo caso vi è stata la volontaria scelta di resistenza sia alla proposta del giudice, che all’invio in mediazione demandata che è un ordine, non un invito - con abuso del processo, una condotta assolutamente pretestuosa e irragionevole); b) alla qualifica ed alle caratteristiche del responsabile (in questo caso persona giuridica dotata di elevata capacità organizzativa e dotazione tecnica, ben in grado volendo, di assumere condotte consapevoli); c) alla necessità che in relazione alle caratteristiche del soggetto responsabile, costituisca un efficace deterrente ed una sanzione significativa ed avvertibile (in questo caso si tratta di un Ente Pubblico con elevata capacità finanziaria e patrimoniale) d) ad ogni altra peculiare e specifica caratteristica della fattispecie esaminata. Per la concreta determinazione della somma il giudice ritiene di adottare il parametro di riferimento delle spese legali, (compensi) liquidate anche in multiplo.