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Tribunale di Monza, sentenza 11.10.2024 n.2486 - Est- Panzarino


Trascorsi i 90 gg dall'avvio della mediazione, inizia a decorrere nuovamente il termine di decadenza previsto dall’art. 1137 cc, per impugnare la delibera assembleare.

Massima: In materia condominiale, l’art. 5, comma 6. del D.Lgs.28/2010 (vigente ratione temporis, ossia ante riforma Cartabia) prevede che "dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’art. 11 presso la segreteria dell'organismo". Il combinato disposto della disciplina in materia di attivazione del procedimento di mediazione, unitamente agli oneri gravanti sulla parte interessata nel caso di fallimento del tentativo di mediazione, deve essere interpretato alla luce della disciplina dettata dall’art. 1337, comma 2 c.p.c. che prevede un termine perentorio per l'impugnazione della delibera assembleare. In particolare, il termine decadenziale di giorni trenta di cui all'art.1137, comma 2 cc, interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all'organismo di mediazione, riprende nuovamente a decorrere, per un ulteriore ed ultimo termine decadenziale di trenta giorni, a far data dal deposito del verbale di mediazione di cui all'art.11 presso la segreteria dell'organismo.  Se da una parte il termine di decadenza di trenta giorni, per impugnare le delibere assembleari ex art.1137 cc, si interrompe a seguito della comunicazione della convocazione dinanzi all'organismo di mediazione e decorre nuovamente a seguito dell’infruttuoso esperimento della mediazione stessa, dall’altra, trattandosi di un termine di decadenza, non potrà oltrepassare il termine fissato dalla legge di giorni novanta. Ed invero, non può divenire di durata non determinata, e rimesso all’arbitrio ed alla discrezionalità delle parti, e ciò in quanto i termini decadenziali previsti dalla legge non sono nella disponibilità delle stesse e possono essere soggetti a proroga, sospensione o interruzione, solo nei casi eccezionali tassativamente previsti. Tanto detto, ove un procedimento di mediazione, si protragga oltre il termine di legge per volontà delle parti, non può fare salvi, per tutta la durata ulteriore del suo svolgimento, gli effetti interruttivi previsti dall’ art. 5, comma 6. del D. Lgs.28/2010. In sostanza, spirato il termine di giorni novanta, se da un lato le parti sono libere di proseguire nella procedura di mediazione alla ricerca di un accordo conciliativo anche oltre la scadenza dei tre mesi prevista dall'art. 6 comma 1, decorso tale termine la parte interessata all'impugnativa della delibera assembleare deve proporre la domanda giudiziale non potendo attendere che venga depositato il verbale negativo presso l'organismo di mediazione. In conclusione, deve ritenersi che il decorso del termine massimo di durata di cui all'art.6 del d.lgs.28/2010, rende improcedibile la domanda giudiziale, anche quando il procedimento di mediazione non si sia concluso e che a seguito dello spirare del termine di tre mesi, inizia a decorrere nuovamente il termine di decadenza previsto dall’art. 1137 cc, per impugnare la delibera assembleare. Ciò anche nell'interesse di tutta la compagine condominiale al fine di consentire la normale gestione del Condominio, e di coloro che hanno avviato la procedura di mediazione, che devono poter fare affidamento sulla perentorietà dei termini di decadenza stabiliti per le impugnazioni delle delibere assembleari, termini che devono essere necessariamente agganciati a disposizioni di legge e non, invece, agli accordi delle parti che decidono di accedere alla mediazione e ne prolungano i tempi.