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Corte di Giustizia Tributaria di 2°del LAZIO, sentenza n.4361 del 13.6.2024 - Est. Mazzi


L'esenzione dall'imposta di registro è riconosciuta al preliminare di compravendita concluso in mediazione e non al successivo atto di trasferimento stipulato fuori mediazione.

Massima: Nel caso di specie, la procedura di mediazione si è conclusa con un accordo conciliativo nel quale le parti avevano convenuto di stipulare un «… successivo atto notarile» per il trasferimento della proprietà dell’immobile oggetto della controversia, senza corrispettivo in denaro ma con liberatoria delle parti venditrici da tutti i debiti maturati e maturandi « … fino al trasferimento della titolarità del bene» nei confronti della parte acquirente. Dalla disamina dell’accordo conciliativo in parola per il quale l’art. 17 del d.lgs. n. 28/2010 prevede l’esenzione da imposta di registro, emerge che l’effetto traslativo non è stato ad esso affidato, ma rimesso a un successivo e distinto atto notarile. Pertanto, risulta chiaro che non si è in presenza di un accordo di conciliazione raggiunto in sede di mediazione civile avente immediati effetti traslativi, con la conseguenza che non è possibile considerare il successivo atto notarile come mera attuazione dell’accordo precedente, e, quindi, volto esclusivamente a consentire la pubblicità legale dell’avvenuto passaggio di proprietà, godendo, a sua volta, dell’esenzione dall’imposta di registro. Diversamente, all’accordo in questione va attribuita mera efficacia obbligatoria, assimilabile a quella che si ha quando si stipula un contratto preliminare, mentre all’atto notarile oggetto dell’avviso di liquidazione deve essere attribuita la vera e propria efficacia traslativa. La piena autonomia di tale atto rispetto all’accordo che ne costituisce il presupposto determina l’impossibilità di estensione dei benefici fiscali previsti per quest’ultimo, rendendolo soggetto alla ripresa a tassazione operata dall’Ufficio. Non può infatti ritenersi che l’esenzione prevista per la procedura di mediazione, che trova fondamento nella esigenza di favorire tale modalità di definizione delle controversie, sia estesa anche ai successivi atti di trasferimento (come, nel caso di specie, dinanzi al notaio), che devono sottostare evidentemente alla imposizione ordinaria. Non può pertanto essere condivisa la pretesa del contribuente, secondo cui l’imposta di registro in misura proporzionale debba essere esclusa in un caso in cui, sia pure a compensazione di un credito ed in esito a procedura di mediazione, sia effettuato, in esecuzione di quanto convenuto nell’accordo, un successivo trasferimento immobiliare.