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Tribunale di Genova, sentenza n.2688 del 18.10.2024 - Est. Terzuolo


Applicazione del nuovo art.12 bis, alla parte assente in mediazione

Massima: È ben noto come il procedimento di mediazione sia nato come strumento alternativo al processo per risolvere le controversie e per evitare l’abuso del processo specie quando la mediazione è condizione di procedibilità. E ciò è ancor più evidente in casi come quello in esame laddove la mediazione va indubbiamente incrementata come soluzione vantaggiosa per entrambe le parti al fine di un componimento reciproco dei rispettivi interessi. La riforma Cartabia (D.Lgs.n. 149/2022) ha introdotto importanti novità in materia di mediazione civile. L’obiettivo principale del decreto è quello di promuovere l’efficienza del processo civile e di incentivare la risoluzione alternativa delle controversie. A tal fine, è stato introdotto l’art. 12 bis D.lgs, che prevede conseguenze processuali e sanzioni più severe per la parte che non si presenti alla mediazione senza un giustificato motivo, valutabili ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Nel caso di specie, i convenuti hanno dapprima non hanno aderito alla mediazione, successivamente non sono comparsi, senza giustificato motivo, all’udienza ex art. 420 c.p.c., impedendo di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Giudice e infine hanno rifiutato la proposta formulata ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. Deve quindi essere accolta la richiesta di pagamento formulata dal conduttore per la mancata partecipazione dei locatori al procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 12 bis D. Lgs 28 marzo 2010 n. 28 e per tale ragione e alla luce anche del comportamento processuale dei medesimi, si condannano i sig.ri in solido al pagamento a favore del sig. della somma equitativamente determinata di euro 500,00. Con riferimento specifico alle ipotesi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, come nel caso che interessa, il legislatore ha altresì aggravato le conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione, raddoppiando l’entità della sanzione (doppio del valore del contributo unificato dovuto per il giudizio) da versare allo Stato.