Registrati gratuitamente

Per leggere il provvedimento integrale e scaricare il PDF è necessario essere registrati.
Clicca qui per registrarti
o Clicca qui per fare il login


Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, ordinanza n. 35364 del 18.12.2023 - Est. Graziosi


Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la condizione di procedibilità si realizza anche quando la mediazione viene attivata dal debitore e la banca non partecipa.

Massima: Se è vero che nelle cause instaurate per via monitoria soggette a mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 occorre, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, promuovere la procedura di mediazione, e ciò formalmente grava sul ricorrente/opposto, cosicché se non adempie al suo onere si verificano improcedibilità e conseguente revoca del decreto ingiuntivo (S.U. 18 settembre 2020 n. 19596), va peraltro constatato che, qualora la procedura sia attivata non dalla creditrice banca ma dal debitore con la credtrice che non partecipi alla conciliazione, si realizza comunque lo scopo deflattivo insito nella norma.