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Corte di Cassazione Civile, Sez. 2, sentenza n.34714 del 12.12.2023 - Est. Caponi


La mancata partecipazione in mediazione di alcuni dei comproprietari rende procedibile la domanda giudiziale per le sole parti che hanno esperito la conciliazione.

Massima: Nel caso in più soggetti che agiscono disgiuntamente per fare valere legittimamente in giudizio la lesione di un diritto (ad esempio, più condomini hanno lamentato la lesione di un bene in regime di comproprietà), non è necessaria la partecipazione di tutti gli attori alla procedura di mediazione, ma è condizione necessaria e sufficiente a far luogo alla valida prosecuzione del processo nel rispetto della condizione di procedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010, il fatto che, prima dell’instaurazione del processo ovvero (in caso di assegnazione giudiziale del termine) entro l’udienza fissata per la prosecuzione del processo, sia stato regolarmente espletato il tentativo di conciliazione con la partecipazione di uno solo fra gli attori disgiuntamente legittimati. Infatti, trattandosi di siffatta legittimazione, il potere del partecipante alla procedura (conclusasi senza successo) di validamente instaurare o proseguire il processo non può essere intaccato dalla mancata partecipazione al tentativo di conciliazione da parte degli altri soggetti attivamente legittimati. In tal caso rimarrà improcedibile la domanda di costoro, che potranno peraltro giovarsi dell’eventuale accoglimento della domanda coltivata dall’attore che ha regolarmente esperito il tentativo di conciliazione (così come potranno aderire ad una raggiunta conciliazione).