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Tribunale di Salerno, sentenza n.3851 del 18.09.2023 - Palcera


Impugnazione di delibera condominiale: il termine di decadenza interrotto con la domanda di mediazione torna a decorrere dopo 90 giorni se la procedura conciliativa supera la sua naturale durata

Massima: Se è vero pertanto che il termine di decadenza di trenta giorni, per impugnare le delibere assembleari ex art.1137 cc per violazione del regolamento condominiale, si interrompe a seguito della comunicazione della convocazione dinanzi all'organismo di mediazione e decorre nuovamente a seguito dell'infruttuoso esperimento della mediazione stessa, è pur vero che, trattandosi di un termine di decadenza, esso non può divenire di durata incerta ed indeterminabile, a seconda della scelta arbitraria delle parti di portare o meno oltre il termine massimo di durata, il procedimento di mediazione, termine fissato per legge int re mesi, e ciò in quanto i termini decadenziali previsti per legge non sono nella disponibilità delle parti e possono essere soggetti a proroga, sospensione o interruzione, solo nei casi eccezionali tassativamente previsti. In tale ottica deve ritenersi che il procedimento di mediazione, protrattasi oltre il termine di legge per volontà delle parti, abbia perso la sua tipicità e non sia in grado di fare salvi, per tutta la sua durata ulteriore, gli effetti interruttivi e sospensivi eccezionalmente previsti dall'art.5 comma 6 citato. Una volta iniziato il giudizio, con lo scopo di impedire lo spirare del termine decadenziale, nulla vieta al Giudice di disporre un rinvio del processo per consentire la prosecuzione del procedimento di mediazione. In buona sostanza, restando all'esempio dell'impugnazione delle delibere condominiali, se le parti sono libere di continuare nella ricerca dell'accordo conciliativo anche oltre la scadenza dei tre mesi prevista dall'art. 6 comma 1, decordo questo termine la parte interessata all'impugnativa della delibera condominiale sarà tenuta a presentare la domanda giudiziale non potendo attendere che venga depositato il verbale negativo presso l'organismo di mediazione.  In conclusione, deve ritenerdi che il decorso del termine massimo di durata di cui all'art.6 d.lgs.28/2010, rende improcedibile la domanda giudiziale anche quando il procedimento di mediazioen non si sia concluso. Ma anche che, a seguito dello spirare del termine dei tre mesi, senz'altro inizi a decorrere nuovamente il termine di decadenza previsto dall'art.1137 cc per impugnare la delibera assembleare. Ciò anche nell'interesse di tutti i condomini, e non solo di coloro che hanno avviato la procedura di mediazione, che devono poter fare affidamento sulla perentorietà dei termini di decadenza stabiliti per le impugnazioni delle delibere condominiali, che devono essere necessariamente agganciati a disposizioni di legge e non invece ad imprevedibili accordi delle parti che decidono di accedere alla medaizione e ne prolunghino i tempi.