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Tribunale di Ravenna, Sentenza n. 431 del 22.06.2023 - Est. Vicini


La domanda giudiziale è improcedibile se le parti hanno omesso di avviare la conciliazione prevista dalla clausola di mediazione contrattuale

Massima: Il contratto di appalto di servizi concluso tra le parti che prevede una apposita clausola che impone alle parti per dirimere ogni tipo di controversia di attivare in prima istanza la procedura conciliativa di mediazione mira a favorire una soluzione stragiudiziale delle controversie contrattuali prima di agire in giudizio. Una diversa interpretazione della clausola de qua contrasterebbe con la volontà delle parti e svuoterebbe di significato la clausola stessa. Si tratta di una clausola contrattuale di mediazione che ha valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell'esercizio dell'azione determina la improcedibilità della domanda e nel caso in questione della domanda ex adverso proposta anche in sede monitoria con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.