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Tribunale di Savona, decreto 05.12.2023 - Est. Traverso


Ammissibile il patrocinio a spese dello Stato anche in caso di mediazione conclusa senza accordo

Massima: Con un decreto del 05.12.2023, il Tribunale di Savona, in una mediazione obbligatoria che si era conclusa negativamente, ha riconosciuto la liquidazione dei compensi dell'avvocato per l'assistenza legale prestata alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Per il Tribunale, va ricordato che già in più occasioni la Suprema Corte (ex multis: Cass., 23.11.2011, n. 24723; Cass., 19.4.2013, n. 9529) aveva affermato una nozione ampia di attività giudiziale sottolineando che "se tale attività venga espletata in vista di una successiva attività giudiziaria, essa è ricompresa nell'azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato" e che "devono considerarsi giudiziali anche quelle attività stragiudiziali che essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio", nella quale rientra l'ipotesi dell'esperimento della mediazione quando è condizione di procedibilità dell'azione, ed il mancato esperimento importa decadenza dalla possibilità di agire in giudizio. Peraltro, conclude il Tribunale, da una attenta lettura della sentenza della Corte Costituzionale n.10 del 2022, che riguardava il caso del pagamento di compensi al difensore in una mediazione definita positivamente con accordo, risulta del tutto presupposta la possibilità di procedere a liquidazione e porre a carico dello Stato i compensi in favore del difensore della parte ammessa a PSS relativi alla fase di mediazione quando la stessa non abbia avuto esito positivo e sia condizione di procedibilità dell'azione giudiziale.