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Tribunale di Firenze, sentenza n. 1987 del 27.06.2023 - Est. Calvani


Pluralità di convenuti in mediazione: le sanzioni si applicano nei confronti delle parti assenti e non di quelle che hanno partecipato al primo incontro e dichiarato di non proseguire.

Massima: Le sanzioni conseguenti alla mancata partecipazione in mediazione (art.8 D.Lgs.28/2010) vanno applicate nei soli confronti delle parti che hanno omesso di partecipare agli incontri e non anche a coloro che, pur partecipando, hanno sin da subito manifestato, nell'esercizio di una propria legittima facoltà, la propria intenzione di non procedere con la mediazione. Sul punto, ritiene, infatti, il Collegio l'applicabilità alla procedura di mediazione delegata iussu iudicis, comunque costituente, una volta disposta, condizione di procedibilità della causa, del principio per cui le spese sostenute per la mediazione obbligatoria devono ricondursi al regime di quelle processuali di cui all'art. 91 c.p.c. (Cass. n. 12712/19) e dunque, in forza del principio di causalità, ben possono essere recuperate dal vincitore alla stregua di esborsi, anche in considerazione dell'obbligo legale di assistenza da parte del difensore nel procedimento avanti all'organismo di mediazione (Tribunale di Modena 09/03/12).