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Corte di Cassazione Civile, Sez. 2, sentenza n. 32620 del 23.11.2023 - Est. Grasso


Trascrivibilità dell'accordo di mediazione in materia di usucapione ed effetti nei confronti dei terzi estranei al negozio

Massima: Il n. 12 bis dell’art. 2643 cod. civ. che disciplina le ipotesi degli atti soggetti a trascrizione, è stato introdotto dal Legislatore per ovviare al prevalente indirizzo giurisprudenziale che negava la trascrivibilità dell’accordo conciliativo dell'usucapione in mediazione. Secondo principio di diritto da tempo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (si veda, ex multis, Cass. nn. 7853/2018, 2485/2007), colui che reputi di essere divenuto proprietario per usucapione può, spendendo una tale qualità, disporre del bene, anche mediante atto notarile, non affetto, pertanto, da nullità per tale ragione, fermo restando, ovviamente, la responsabilità nei confronti dell’acquirente, ove l’affermazione dell’acquisto a titolo originario venga a risultare insussistente e quella (anche disciplinare) del notaio rogante ove sia venuto meno all’obbligo di informare adeguatamente l’acquirente del rischio di un siffatto acquisto (cfr. Cass. nn. 32147/2018, 7485/2007 cit.). Deve, di poi, soggiungersi, ribadendo quanto sopra anticipato, che l’ordinamento si è indirizzato nel senso di riconoscere l’interesse, sottostante al negozio conciliativo dichiarativo dei presupposti dell’usucapione, meritevole di tutela. Tale orientamento è da applicarsi anche alle conciliazioni concluse nel periodo antecedente l'introduzione della norma prevista dal n.12 bis dell'art.2643 c.c. (qui non è in gioco l’applicazione di un istituto generato da una legge posteriore, bensì si tratta di ricostruire il complessivo sistema ordinamentale apprezzando, nel loro insieme, i “mattoni” significanti). La Corte, conclude affermando che per la particolare natura dell'usucapione in mediazione, l’accordo conciliativo non può frustrare il diritto del terzo acquirente estraneo a un tale negozio. Ipotesi, quest’ultima, nella quale qui ci si imbatte, avendo, come già detto, la parte acquistato in sede di procedura espropriativa. E' di tutta evidenza che la soluzione opposta presterebbe il fianco ad agevoli manovre fraudolente ai danni del terzo acquirente, ancor più probabili ove l’usucapito, gravato di debiti, abbia in corso procedura espropriativa.