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Civile Civile, Sez. 2, ordinanza n. 32306 del 21.11.2023 - Est. Besso Marcheis


Le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo e non si cumulano alla domanda ai fini della determinazione del valore della lite

Massima: La Corte di Cassazione ritiene che la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non vada considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore (non cumulandosi con il valore dell’unica domanda principale). Il procedimento di mediazione - che può essere sempre disposto dal giudice anche d’appello – è, infatti, condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie (v. l’elenco di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010). Le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982). D’altro canto l’art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processuali”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio.  Nel caso in questione, ad avviso dei ricorrenti la richiesta del rimborso delle spese per l’avvio del procedimento di mediazione, pari a euro 48,80, costituiva domanda autonoma che andava sommata alla domanda di pagamento dell’importo pari a quello della caparra (5.000 euro) e questo avrebbe comportato l'incompetenza del giudice di pace adito adito.