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Tribunale di Napoli Nord, sentenza 07.11.2023 n.4452 - Est. Rabuano


Gli effetti della mancata partecipazione al primo incontro di mediazione e agli incontri successivi al primo

Massima: Il legislatore ha previsto due regimi differenti: a) nel caso in cui non sia attivata la procedura di mediazione ovvero le parti non partecipino al primo incontro la sanzione della improcedibilità; b) nel caso in cui le parti non partecipino ai successivi incontri, senza giustificato motivo, la sanzione pecuniaria e la valutazione della condotta ai sensi dell'art. 116 c.p.c. La ratio del diverso regime è giustificata dalla particolare importanza del primo incontro, nel corso del quale il mediatore deve informare le parti in ordine alla funzione della mediazione e al suo svolgimento, e le parti devono rappresentare la possibilità di svolgere la procedura di mediazione. Questa interpretazione è coerente con le finalità, pubblicistiche e privatistiche, perseguite dal legislatore poiché è strumentale alla reale ed effettiva attivazione della mediazione, invero una differente interpretazione risolverebbe la stessa procedura in un mero adempimento burocratico con il semplice deposito della domanda presso l'organismo di mediazione (Va detto che a seguito della riforma Cartabia il primo incontro informativo di mediazione è stato sostituito dal un vero primo incontro di mediazione, nel quale le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse, art.8 comma 6 D.Lgs.28/2010; nota del curatore della Banca Dati).