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Tribunale di Roma, sentenza n. 15587 del 27.10.2023 - Est. Berti


Orientamento giurisprudenziale sul termine quindicinale per l'attivazione della mediazione.

Massima: Orientamento giurisprudenziale sul termine quindicinale per l'attivazione della mediazione. Il termine quindicinale per l'attivazione del procedimento di mediazione non è perentorio ma come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n.40035/2021 “ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità` di cui all'art. 5 commi 2 e 2 bis D.LGS 28/2010, cio` che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è` l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo. (Il presente principio è condiviso anche della giurisprudenza di merito, nota del curatore della Banca Dati)