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Tribunale di Catania, sentenza n. 2548 del 12.06.2023 - Est.Giardinieri


Impugnazione di delibera condominiale e notifica della domanda di mediazione per evitare la decadenza

Massima: In ordine all'eccepita decadenza dalla domanda per la tardiva comunicazione dell'istanza di mediazione, si osserva che il disposto normativo di riferimento è contenuto all'art. 5 comma 6° D. Lgs. 28/10, ove si legge che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 presso la segreteria dell'organismo” . Non sembra possano esservi dubbi sul fatto che l'onere della comunicazione della presentazione della domanda di mediazione sia posto a carico della parte che l'ha presentata, e non già sull'organismo di mediazione. La detta considerazione si evince dal chiaro dettato normativo che fa conseguire l'effetto interruttivo della prescrizione od impeditivo della decadenza “al momento della comunicazione alle altre parti” della domanda di mediazione. Ne consegue che solo la parte - e non l'organismo di mediazione - può provvedere alla comunicazione dell'istanza per produrre così, di sua iniziativa, l'effetto impeditivo. In senso conforme a quanto finora esposto, giurisprudenza di merito anche precedente a quella prima menzionata, statuisce che “ Il dettato della legge è chiaro nel collegare gli effetti impeditivi della decadenza, alla comunicazione della domanda di mediazione alle parti, e non già al mero deposito della domanda di mediazione presso l'organismo prescelto; ciò tanto è vero che, attese le conseguenza così pregnanti per la parte proponente, la procedura di conciliazione, l'art. 5 comma 6° D. Lgs. 28/10 prevede che la domanda di mediazione possa essere comunicata direttamente alla controparte anche a cura della parte istante, onde evitare che lo stesso possa essere pregiudicato da tempistiche proprie dell'ente di mediazione” ( Si veda Trib. Savona 02.03.2014, Trib. Napoli n. 10959/17, Trib.Milano n. 253/20 ). Dalla ricostruzione finora effettuata ne deriva che se il legislatore avesse inteso assimilare gli effetti del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo a quelli del deposito giurisdizionale, lo avrebbe espressamente previsto; invece l'effetto interruttivo è stato puntualmente riconnesso dal legislatore solo alla comunicazione dell'istanza alla controparte. Pertanto, gli attori avevano l'onere non solo di depositare l'istanza di mediazione presso l'organismo scelto ma, altresì, di comunicare alla controparte la relativa domanda e il tutto entro il termine di cui all'art. 1137 2° comma c.c.. (La presente decisione va rivalutata anche alla luce della nuova formulazione dell'art.8 comma 1 e 2 introdotti dalla riforma Cartabia, n.d.r.).