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Tribunale di Terni, sentenza n. 344 del 26.05.2023 - Est. Grotteria


Le spese di assistenza legale in mediazione devono essere richieste già nell'atto di citazione

Massima: Non può essere riconosciuto l'importo dei compensi legali in ordine all'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, trattandosi di voce avente natura di danno emergente soggetta ai relativi oneri di tempestiva allegazione e prova. Nel presente giudizio, infatti, detto importo è stato richiesto soltanto in sede di nota spese allegata alla comparsa conclusionale (mentre, nel corpo della citazione, è contenuto esclusivo riferimento alle spese sostenute “per l'avvio della procedura di mediazione”, senza alcun riferimento, anche nella documentazione ivi richiamata, ai compensi dovuti al legale).