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Tribunale di Torre Annunziata, sentenza n. 1504 del 22.05.2023 - Est. Longo


Luogo di svolgimento della mediazione e incompetenza: il silenzio della parte che avrebbe interesse a sollevare l'eccezione equivale a tacita adesione

Massima: La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Qualora uno dei tanti incontri si sia svolto presso altra sede, il silenzio sulla competenza del mediatore della parte che partecipa al procedimento, ben può essere inteso, dall'organismo di mediazione adito, o, in caso di successiva contestazione nel corso del giudizio, come tacita adesione alla individuazione del primo, operata dal soggetto promovente.