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Tribunale di Roma, sentenza n. 3607 del 06.03.2023 - Est. Genna


La materia delle azioni di inefficacia e delle revocatorie non è soggetta a mediazione

Massima: Non può essere accolta infine la domanda con la quale la curatela attrice ha richiesto la condanna della banca convenuta a rifonderle le spese anticipate per la procedura di mediazione svolta prima dell' instaurazione del presente giudizio sul presupposto che l' esperimento del tentativo di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda ex art. 44 l. fall.. Tale presupposto è invero errato, dal momento che la materia delle azioni di inefficacia (così come di quelle revocatorie) non rientra nell' elenco delle materie per le quali è obbligatoria la mediazione ex art. 5 comma 1 D. L. vo 28/2010 e dunque l' esperimento del procedimento di mediazione non costituisce affatto condizione di procedibilità della domanda.