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Consiglio Nazionale Forense, sentenza n.265 del 30.12.2022


Commette violazione deontologica l'avvocato che ha lo Studio professionale e la sede dell'Organismo di mediazione nello stesso appartamento, sebbene in ambienti separati.

Massima: Costituisce violazione dell'art.62, del codice deontologico, secondo cui è fatto divieto all’avvocato di consentire che un organismo di mediazione abbia sede presso il suo studio e viceversa, la collocazione nello stesso appartamento dello studio legale e della sede dell'organismo di mediazione, sebbene con ambienti separati. Nel caso in questione veniva accertato il comune ingresso di studio ed organismo, pur con differente campanello, il comune pianerottolo ed un vano anticamera condiviso, la diversità delle porte di accesso e poi, a seguire, dei locali propri dello Studio e dell’Organismo di mediazione, con conseguente comminazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi. Il divieto di coincidenza/contiguità non opera soltanto nei confronti dei soggetti in mediazione, ma anche e soprattutto a tutela dell’immagine dell’Avvocatura e, come già detto, anche dell’istituto della mediazione ed è posto proprio affinchè i cittadini possano ad essa affidarsi in totale fiducia e trasparenza.