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Corte d'Appello di Lecce, sentenza n. 573 del 29.06.2022 - Est. Invitto


L'omesso esame da parte del giudice a quo dell'eccezione di improcedibilità per tardivo avvio della mediazione non è fonte di nullità della sentenza.

Massima: L'omesso esame da parte del giudice a quo dell'eccezione di improcedibilità non è fonte di nullità della sentenza. Si osserva che ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010 il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, oppure rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (Cass. - , n. 9557) ed ove ciò non avvenga non vi può essere un seguito in grado di appello. Ed invero la sanzione dell'improcedibilità è comminabile solo quando sia il giudice d'appello a disporre la mediazione, che è sempre rimessa alla sua valutazione discrezionale previa valutazione della natura della causa, dello stato dell'istruzione e del comportamento delle parti.