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Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 436 del 22.03.2023 - Est. Ancona


L'eccezione di difetto di delega in mediazione deve essere sollevata già in mediazione nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Massima: La parte che intende far valere il difetto di delega in mediazione deve eccepire la caranza durante l'incontro anche al fine di consentire al legale di controparte di regolarizzare la propria posizione. Nel caso in questione, la parte presente in mediazione pur essendo stata edotta della presenza dell'avvocato di controparte anche quale procuratore speciale della parte in virtù di una procura sostanziale non notarile, nulla ha eccepito al riguardo, formulando le proprie proposte per addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, rinunciando tacitamente a far valere il difetto di delega sostanziale del legale di controparte. Egli non può, dunque, far valere in giudizio un profilo di improcedibilità al quale ha volontariamente rinunciato, dando corso al tentativo di mediazione. Più correttamente, la parte presente anziché accettare il contraddittorio e discutere della possibilità di definire stragiudizialmente la controversia, avrebbe dovuto eccepire la carenza di procura dell'avvocato di controparte - anche al fine di consentirgli di regolarizzare la propria posizione, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. È doveroso precisare che il documento redatto dall'organismo di mediazione è un verbale di “mancato accordo” (non di “mancata partecipazione” delle parti) che, per le ragioni esposte, è da ritenersi comunque idoneo a ritenere assolta la condizione di procedibilità della presente domanda giudiziaria.