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Tribunale di Benevento, sentenza n. 845 del 06.04.2023 - Est. Genovese


L'invio della convocazione in mediazione ad un indirizzo errato rende improcedibile la domanda giudiziale.

Massima: La domanda giudiziale è improcedibile in virtù del mancato espletamento della relativa procedura allorquando la comunicazione di avvio del procedimento  viene inviata all'indirizzo errato del destinatario. La norma stabilisce che la comunicazione di avvio del procedimento di mediazione deve essere portata a conoscenza del diretto interessato “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” ex art. 8 D.Lgs. n. 28/2010. Nella fattispecie, la notifica, effettuata da parte opponente alla controparte, contente l'indicazione errata della sede della società (nello specifico, l'indirizzo inesatto non appare adeguato al raggiungimento dello scopo e l'avviso di convocazione veniva notificato mediante pec ad un indirizzo non corretto, e non associabile, di conseguenza, alla società).