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Tribunale di Verona, ordinanza 27.03.2023 - Est. Vaccari


La consulenza tecnica in mediazione può essere utilizzata nel giudizio come prova atipica, anche nei confronti dell'ente pubblico che non ha partecipato in mediazione.

Massima: Le risultanze della Consulenza Tecnica espletata nel corso del procedimento di mediazione sono utilizzabili nel giudizio, quale prova atipica, anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate che, sebbene fosse stata invitata a partecipare al procedimento di mediazione, non vi ha aderito. Nel caso di specie può poi trovare applicazione l’art. 8 del d. lgs. 149/ 2022, che ha inserito nel d. lgs. 28/2010, una norma, l’art. 11 bis, che limita la responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche per la conclusione di un accordo di conciliazione, se essa avvenga nel procedimento di mediazione come in sede giudiziale, per la sola ipotesi di negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti . (L’art. 1, comma 380, lett. c), n.2, della legge di bilancio ha aggiunto all’art. 41, del d. lgs. 149/2022, che contiene le disposizioni transitorie delle modifiche alla disciplina in tema di mediazione e di negoziazione assistita, un comma 3 bis secondo il quale “Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti gia' pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; tale previsione si riferisce agli accordi di conciliazione che si concludano, a decorrere dal 28 febbraio 2023, nell’ambito di procedimenti, di mediazione o giudiziali, già pendenti a quella data).