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Tribunale di Napoli, sentenza 05/01/2023 n.104 - De Falco


La procura conferita per la mediazione priva della relativa sottoscrizione sia autografa che digitale, o di data certa, rende improcedibile il giudizio.

Massima: Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ai fini del corretto esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che le parti partecipino personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore. Pertanto, quando l’assenza personale riguarda la parte istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 non può considerarsi soddisfatta. Sul punto deve rilevarsi che veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione promosso e per la parte istante era presente l'Avvocato per delega di un collega. In particolare, l'avvocato  riceveva conferimento a rappresentare  la società in sede di mediazione, per mezzo di procura speciale sostanziale rilasciata dalla funzionaria della società a ciò legittimata, a sua volta, in forza di procura alla stessa conferita per atto autenticato dal Notaio. Tuttavia, la predetta procura, tempestivamente depositata, era priva della relativa sottoscrizione, sia autografa che digitale. Soltanto mediante il deposito della memoria terzo termine ex art. 183 VI co. c.p.c., e dunque tardivamente, l’opposta produceva in giudizio la procura speciale sostanziale ( con documento evidentemente di diversa compilazione) conferita  che, in ogni caso, non aveva data certa. In merito, secondo la giurisprudenza della Cassazione “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto di tale partecipazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali alla base” (Cassazione n. 8473/2019). Senonché,alla luce di quanto evidenziato, non vi è prova del fatto che all’atto della mediazione l'avvocato fosse stato validamente delegato alla partecipazione alle attività di mediazione, ovvero autorizzato a rappresentare la S.p.A. . Pertanto l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile con conseguente revoca del decreto opposto.