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Tribunale di Piacenza, sentenza del 30.01.2023 n.28 - Est. Iaquinti


Salvo accordo tra le parti, la competenza territoriale stabilita per la procedura di mediazione non può essere derogata

Massima: Nel caso di specie parte attrice ha presentato la domanda di mediazione presso un organismo territorialmente incompetente e, precisamente, presso l'Organismo di Conciliazione Bancaria, con sede in via Roma e l'incontro di mediazione si è svolto in Milano, come si evince da quanto indicato nel doc prodotto telematicamente dall'attore in data 1/2/2019. In proposito, giova rammentare che l'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 28/2018, dispone testualmente quanto segue: "1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un 'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per Ia controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversi la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata laprima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza." Secondo il condivisibile orientamento di parte della giurisprudenza, la domanda di mediazione presentata unilateralmente e presentata dinanzi ad un organismo che nn ha competenza territoriale non produce alcun effetto (cfr. in tal senso Tribun ale Torin o sez. I, 10/06 /2022, n.2577 e Trib unal e d i Foggia 19 luglio 2021 n. 1831). Tale competenza territoriale, in fatti, è derogabile solo su accordo del le parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro Organismo (cfr. Tribun ale Torino sez. I, 10/06/2022, n.2577; Tribun ale d i Foggia 19 luglio 2021 n. 1831; Tribunale Ragusa, n. 496/2020; Tribunale Napoli , 14 marzo 2016; Tribunale Mantova, sez. II, n. 1049/2015; Tribun ale Milano, 26 febbraio 2016; Tribunale Milano, sez. IX, 29/10/2013; Cass. civile n. 17480/2015). Nel caso di specie, in mancanza di un espresso accordo delle parti, la domanda di mediazion e avrebbe dovuto essere presentata mediante deposito di una istanza presso un organismo di mediazione sito in Piacenza, quale luogo del giudice territorialmen te competente per la presente controversia. Da ciò consegue l' improcedibilità delle domande proposte dalla parte attrice. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia vien e emessa sulla base di un 1 unica ragion e, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite