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Tribunale di Napoli, Sezione IX Civile, sentenza 24.01.2023 n.822 - Est. Pizzi


La parte assente alla procedura di mediazione non può subire la sanzione di cui all'art.8 D.lgs. 28/2010 se è rimasta contumace nel giudizio.

Massima: In ragione del fatto che la parte convenuta è rimasta contumace nell'ambito del giudizio, non trova applicazione l'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, che impone di condannare la parte costituita che, nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, non ha partecipato al sub procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.