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Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 888/2022 del 08.09.2022


La mediazione deve essere svincolata da formalismi che non sono funzionali alla composizione della lite, anche ampliando l'oggetto e sforando i tempi se necessario.

Massima: Per la Corte di Appello di Lecce l'attivazione del procedimento di mediazione, successivamente al termine assegnato dal giudice, non rende improcedibile la domanda giudiziale. Detto termine, in assenza di specifica previsione di legge in tal senso, non può considerarsi avente natura perentoria. Ed invero, sulla natura ordinatoria/perentoria di tale termine è intervenuto un recente arresto della Suprema Corte con la sentenza n. 40035/2021. In particolare, la condizione di procedibilità si realizza non tanto con il mero invito al procedimento di mediazione, bensì con l'effettivo esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice ai sensi del combinato disposto degli art. 5 e 6 D.Lgs. 28/2010. “Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, commi 2 e 2 bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione”. D'altra parte, quel che risulta essere rilevante nel tentativo di composizione della lite, non è il momento della promozione ma il procedimento in sé. Per concludere sul punto, la Corte ritiene non sia possibile comminare preclusioni o decadenze non sancite per legge, essendo le parti interessate al procedimento di mediazione non obbligate a proseguirlo, dopo il primo preliminare incontro. Il procedimento di mediazione deve pertanto considerarsi svincolato da aspetti formalistici perché caratterizzato dalla libertà di forme e contenuti nell'ottica di una portata quanto più funzionale alla composizione della lite, anche ampliando l'oggetto e sforando i tempi, laddove necessario.