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Corte d'Appello Napoli, Sez. VII, ordinanza del 09.02.2022 - Est. Marinaro


Ordinanza motivata con invito a percorrere la mediazione proficuamente nell'interesse di tutte le parti. L'esempio fornito dalla Corte di Appello di Napoli

Massima: In sede di giudizio di appello qualora, il giudice, in relazione a quanto emerso allo stato degli atti e in particolare all'esito delle risultanze dell'attività peritale già svolta nel corso del primo che del secondo grado, qualora ravvisi che sussistono evidenti ragioni perché le parti trovino uno spazio adeguato per valutare le reciproche opportunità di definizione negoziale della controversia, invita le parti ad esperire la procedura di mediazione anche con il contributo dello stesso consulente d'ufficio. Nell'ordinanza il giudice ricorda alle parti che la procedura di mediazione può offrire loro la possibilità di usufruire di uno spazio di dialogo al fine di ricercare, con l'assistenza di un mediatore qualificato, in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione, un equo, adeguato e sollecito contemperamento dei loro contrapposti interessi. L'eventuale soluzione conciliativa potrà risultare vantaggiosa per tutte le parti anche dal punto di vista economico e fiscale, alla luce della disciplina di favore dettata dagli artt. 17 e 20 D.Lgs. n. 28 del 2010; e qualora l'esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda (anche per disposizione del giudice, come nel caso di specie), all'organismo di mediazione non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 76, D.P.R. n. 115 del 2002. Ai fini del superamento della condizione di procedibilità  della domanda giudiziale, la mediazione dovrà necessariamente svolgersi con la presenza personale di tutte le parti del processo, munite ciascuna dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010). Al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato, quindi è necessaria la comparizione personale della parte, quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di interessi, dovendo limitarsi a casi eccezionali l'ipotesi che la parte sia sostituita da un rappresentante sostanziale, pure munito dei necessari poteri (mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto). Mentre certamente soddisfa il dettato legislativo l' ipotesi di delega organica del legale rappresentante d società oppure di delega del contitolare del diritto, al contrario il mero transeunte e giustificato impedimento a presenziare della persona fisica dovrebbe invece comportare piuttosto un rinvio del primo incontro. La presenza della parte non potrà limitarsi a una comparizione meramente formale alla sessione introduttiva finalizzata alla informazione ad opera del mediatore, giacché la mancata (o irrituale) partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione disposto dal giudice, oltre ad incidere, secondo la più diffusa interpretazione giurisprudenziale, sulla procedibilità della domanda proposta con l'atto di appello, costituisce comportamento valutabile nel merito della causa (art. 116, comma 2, c.p.c.) e sanzionabile con la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 4-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010). Va cosiderato, per il giudice, le parti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 28 del 2010, possono esprimersi sulla "possibilità" - vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all'effettivo esperimento della medesima - e non sulla volontà di procedere; in tale ultimo caso si tratterebbe invece di tentativo facoltativo rimesso al mero arbitrio delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans della norma. Alla luce della specifica materia oggetto della lite, le parti potranno fare espressa richiesta all'organismo affinché venga incaricato un mediatore competente nella materia, ferma restando anche la possibilità della nomina di un mediatore ausiliario nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche e l'eventuale attività tecnica svolta nel corso del procedimento di mediazione in caso di mancato accordo potrà essere utilizzata nel presente giudizio con l'accordo preventivo o successivo delle parti. Il giudice ricorda che anche in caso di mancato accordo, resta comunque in facoltà del mediatore formulare una proposta conciliativa e tale proposta sarà da lui in ogni caso formulata qualora le parti avanzino una concorde richiesta in tal senso e resterà valutabile in sede di regolazione delle spese processuali ove le stesse non vi aderiscano (artt. 11 e 13, D.Lgs. n. 28 del 2010). In caso di accordo, le parti potranno anche non comparire all'udienza di rinvio, in tal modo provocando l'estinzione del processo in base al meccanismo delineato dagli artt. 181, 307 e 309 c.p.c.; in caso di mancato accordo, esse potranno, invece, fissare nel verbale di udienza o nella nota di cui al dispositivo la loro eventuale proposta conciliativa, al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della loro condotta processuale agli effetti degli artt. 91, comma 1, e 96, comma 3, c.p.c.; qq) il comportamento delle parti, in relazione all'avveramento della condizione di procedibilità, potrà essere comunque valutato per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. in caso di trasgressione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c., nonché per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.. In ogni caso, ricorda il giudice nell'ordinanza, le parti con i loro avvocati e consulenti sono richiamate al rigoroso rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dagli artt. 9 e 10 D.Lgs. n. 28 del 2010.