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Tribunale di Pavia, sentenza n. 1441 del 22.11.2022 - Est. Cameli


Impugnazione di delibera assembleare: il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all' art. 1137, comma 2, c.c., è interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all' organismo di mediazione.

Massima: In materia di impugnazione di delibere, secondo un primo indirizzo ai fini dell' interruzione del termine di decadenza è sufficente il solo deposito della domanda presso l' Organismo di mediazione, coerentemente con il principio secondo cui non possono derivare a carico della parte conseguenze pregiudizievoli in termini di decadenza o prescrizione non dipendenti o comunque solo parzialmente dipendenti dalla propria attività. Ulteriore e contrapposto orientamento, ha precisato invece che le parti siano obbligate per legge a tentare una conciliazione presso un organismo di mediazione autorizzato dal Ministero, entro il termine di decadenza perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della delibera per i condomini dissenzienti e per gli astenuti e dalla data della comunicazione per gli assenti"; il medesimo indirizzo conclude "il termine decadenziale di trenta giorni, di cui all' art. 1137, comma 2, c.c., è "interrotto a seguito della comunicazione di convocazione innanzi all' organismo di mediazione" (in termini Corte appello Salerno sez. II, 27.07.2020, n.942; Corte appello Palermo sez. II, 27.06.2017, n. 1245; Trib. Torre Annunziata 03.07.2019, n.1703; Trib. Pavia, 23.11.2021 n. 1466; nonché, sia pure in fattispecie diversa Cass. 28.01.2019, n. 2273). Il Tribunale intende aderire a detto secondo orientamento in quanto, oltre che maggioritario e fatto proprio dal Tribunale di Pavia in precedente controversia, risulta maggiormente coerente con il dettato normativo sopra riportato nonchè alla ratio legis di incentivare la soluzione alternativa della controversia assicurando, tuttavia, contemporaneamente, la tempestività dell' impugnazione dell' atto e , quindi, la certezza nei rapporti giuridici. Sotto ulteriore e connesso profilo, a fortiori, nella fattispecie in esame, comunque, il ritardo non dipendeva (almeno prevalentemente) dall' organismo di mediazione: anzitutto il condominio non era informato di alcuna iniziativa da parte dell' istante che ben avrebbe potuto notiziarla dell' avvio della procedura; inoltre la prima convocazione inviata dall' organismo di mediazione (come del resto anche la seconda, gravemente tardiva) , non era andata a buon fine, in quanto era stata trasmessa dal citato organismo ad indirizzo erroneo , basandosi proprio sulla non esatta indicazione offerta in tal senso dalla parte istante 4 I., ovvero presso l' indirizzo ove si trova fisicamente l' edificio condominiale e non presso l' amministratore, quale legale rappresentante.