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Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 3689 del 21.10.2022 - Giudice B. Magliulo


In mediazione può partecipare solo il rappresentante che non può delegare a sua volta i poteri ricevuti

Massima: La parte che non voglia o non possa comparire personalmente davanti al mediatore può delegare anche il proprio avvocato, purché dietro conferimento di procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia...). La procura sostanziale ha oggetto diverso e più ampio della mera procura alle liti rilasciata al difensore e da questi autenticata: sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.  Ne discende che la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, in assenza di procura sostanziale conferita per rappresentarlo nel procedimento di mediazione. A maggior ragione, il difensore della parte non può nemmeno delegare in sua vece altro avvocato per comparire davanti al mediatore, non disponendo dei relativi poteri dal momento che di regola il rappresentante non può delegare a sua volta i poteri ricevuti in favore di un terzo, secondo il principio delegatus non potest delegare. Non vi è prova quindi che la società opposta abbia conferito all' avvocato idonea procura speciale a rappresentarla nel presente procedimento di mediazione, mediante il conferimento di poteri di natura sostanziale e non meramente processuale, tali da consentirgli di impegnare la società nel caso di raggiungimento di un' intesa transattiva. Da escludere allora che il soggetto presente al procedimento di mediazione fosse in grado di rappresentare efficacemente gli interessi della parte, in assenza di apposita procura sostanziale conferita dall' avente diritto per la singola mediazione, di cui non vi è alcuna traccia in atti, né ne è stata fatta menzione nel verbale di mediazione.