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Tribunale di Pavia, sentenza n.890 del 21.06.2022 - Est. Arcudi


E' valida la mediazione svolta presso la sede di altro organismo in convenzione ex art.7 D.M. 180/2010

Massima: L'art. 4 comma 1° del D.Lgs. n. 28/2010, dispone testualmente, per quanto rileva ai fini di causa, che "la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia". Rispetto al testo previgente, la riforma di cui alla L. n. 98/2013 ha introdotto l'espressa previsione che la mediazione deve essere promossa presso un organismo "nel luogo" del giudice territorialmente competente. La modifica di cui trattasi è ispirata allo scopo di evitare che la possibilità di scegliere l'organismo di mediazione in tutto il territorio nazionale possa risolversi in abusi finalizzati a rendere difficile la partecipazione all'incombente da parte del convenuto, con il rischio di frustrare gli obiettivi deflattivi dello strumento. Alla luce di tale ratio, e rifuggendo da sterili formalismi, deve quindi svolgersi la valutazione dell'idoneità dell'organismo prescelto dalla parte onerata ad attivare la mediazione. Ed allora, deve concludersi che non rileva la circostanza che l'organismo stesso abbia la propria "sede" in altro luogo se, come nella fattispecie, la partecipazione all'incontro di mediazione possa comunque utilmente avvenire - e, in effetti, avvenga - in luoghi vicini all'Ufficio adito. Nella specie, l'organismo di mediazione presso il quale è stata presentata l'istanza risulta avere usufruito della facoltà, contemplata dall'art. 7 del D.M. n. 180/2010 di "avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione". Nel verbale di mediazione prodotto si dà espressamente atto che la sede utilizzata è quella di Pavia, messa a disposizione a seguito di accordo concluso con altro organismo di mediazione, del quale, pure, è offerta documentazione. Pertanto, l'eccezione di improcedibilità della domanda deve essere disattesa.